Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati […], Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: info@tuttosesto.net. 

Gentile avvocato, ho acquistato una casa a Sesto nel 2015 su cui a mia insaputa, in nessun documento è richiamato, grava il vincolo di una concessione comunale per occupazione suolo pubblico, per degli scarichi con i tombini sul marciapiede comunale. Oggi mi vedo recapitare una cartella comunale con il totale da pagare per gli anni dal 2016 al 2018, com’è giusto che io paghi. Ma mi chiedo: è corretto che non mi sia stato detto di questa concessione e posso rivalermi sulla parte venditrice? Grazie in anticipo.
Andrea

Gentile lettore,
nella nozione disuolo pubblico sono comprese le strade, i corsi, i marciapiedi, le piazze e tutti i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e anche quelle aree private sulle quali è stata formalmente costituita una servitù di pubblico passaggio.

L’occupazione avviene quando un soggetto privato “occupa una porzione” del suolo pubblico o dello spazio ad esso “soprastante o sottostante sottraendola” all’uso pubblico.

Nel caso che La riguarda, l’occupazione del suolo pubblico è detta “permanente” proprio perchè ha carattere stabile e la durata non è inferiore a un anno; al contrario l’occupazione del suolo pubblico è detta “temporanea” se la durata è inferiore a un anno. 

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione o autorizzazione.

Ogni Comune adotta il proprio regolamento per l’applicazione del “canone di concessione” per le occupazioni di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.), all’interno del quale vengono descritte le modalità per la presentazione delle istanze: il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione, costituenti titolo per l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.

L’atto di concessione o autorizzazione, oltre alla durata e alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l’atto medesimo si intende subordinato, sulla base delle prescrizioni indicate dall’Ufficio competente al rilascio, nonché l’assoggettamento al canone.

E’ fatto obbligo al concessionario, oltre al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, di provvedere al pagamento del canone di concessione.

Pertanto all’interno di una procedura di compravendita, come nel Suo caso, sarebbe necessario procedere al subentro nella concessione o autorizzazione rilasciata a suo tempo all’istante, nel caso specifico il proprietario della casa da Lei acquistata.

Infatti il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personalee pertanto non ne è ammessa la cessione ad altri.

Nel caso di trasferimento della titolaritàdi occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione o autorizzazione, precedentemente rilasciata, è considerata certamente valida, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone e della comunicazione, da parte sia del precedente sia del nuovo intestatario della concessione,della modificazione della soggettività passiva,ai fini dell’aggiornamento dell’atto di concessione o autorizzazione e per l’assunzione delle responsabilità conseguenti all’effettuazione dell’occupazione, nonché per l’assolvimento di eventuali annualità pregresse non corrisposte.

Questo comporta che fino al perfezionamento dell’atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all’osservanza degli obblighi previsti nell’atto di concessione o autorizzazione, il soggetto cui era stata rilasciata la concessione/autorizzazione sarà pertantocoobbligatoal pagamento, in quanto ancora titolare della relativa autorizzazione o concessione, fino ad avvenuto subentro nella stessa del nuovo proprietario“.

Avv. MARIA SERENA PRIMIGALLI PICCHI