Nuovo appuntamento con la rubrica “La parola all’avvocato” curata dagli avvocati […], Maria Serena PrimigalliMarco Baldinotti.

Gli articoli saranno pubblicati settimanalmente. I lettori potranno porre domande che ritengano di comune interesse scrivendo alla mail del nostro giornale: info@tuttosesto.net. 

Gentili avvocati,
complimenti per la rubrica dell’avvocato, è molto utile e interessante. Ho quesito: vorrei installare una antenna satellitare sul tetto del mio condominio, ma mi viene opposto un diniego giustificato dal fatto che non c’è più spazio sul tetto, essendo occupati tutti gli spazi da altre antenne, una delle quali, tra l’altro, mia. Preciso che questa seconda antenna assolverebbe ad una funzione diversa dalla prima. Mi viene però detto che ogni condomino ha “diritto” ad una sola antenna. Sarebbe possibile mettere la mia antenna intervenendo sul palo di un altro condomino con un intervento di cui mi accollerei tutti i costi? Mi si obietta, però, che al di là dello spazio esisterebbe il principio di una sola antenna per nucleo familiare perché altrimenti si altererebbe il decoro dell’edificio. Non vedo come, ad alterare il decoro dell’edificio sono le antenne sui terrazzi. Posso far valere questo mio diritto?

“Caro lettore,
la questione delle antenne televisive negli ultimi anni ha visto aprire un dibattito molto acceso, considerata l’ampia possibilità di scelta, fra antenne satellitari, pay tv e antenne per la ricezione del digitale. Gli aspetti in gioco sono molti: da una parte il decoro degli edifici, dall’altro il diritto di ciascuno di decidere se usufruire o meno di questi strumenti, e dall’altro ancora una inadeguatezza strutturale di alcuni condomini. Proviamo a fare un po’ di ordine.

Le antenne si possono collocare su qualsiasi parte dell’immobile, anche altrui, purché rispettino le seguenti condizioni poste dalle varie norme, e cioè: 1) recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle proprietà private; 2) preservare in ogni caso il decoro architettonico, la stabilità e sicurezza dell’edificio; 3) non pregiudicare il libero uso della proprietà altrui secondo la sua destinazione; 4) non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto; 5) non alterare la destinazione di tale bene.

Quindi, per quanto riguarda i proprietari delle varie unità immobiliari devono consentire l’accesso per la progettazione e l’esecuzione delle opere. Contemporaneamente, gli stessi ed il condominio non possono opporsi nemmeno al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto. Tuttavia, occorre avvisare e informare l’amministrazione di condominio solo qualora si dovesse procedere a modifiche delle parti comuni, per il passaggio dell’antenna.

L’altro aspetto su cui il codice impone una riflessione, è sul decoro architettonico, che la nuova disciplina impone di “preservare in ogni caso” (art.1122-bis). La perentorietà della disposizione porta a ritenere che l’ambito di sostenibilità sia invertito rispetto al passato, in quanto la tutela di questo bene viene a prevalere sul diritto all’antenna. In poche parole, troppe antenne e poco decoro architettonico non pare più essere tollerato! Il problema è che non esiste una definizione legislativa del decoro architettonico e la sua valutazione deve perciò essere effettuata caso per caso, con un’indagine di fatto riservata al giudice di merito (Cass.428/1984 e Cass. 20985/2014).

Infine, è giusto ricordare, che l’antenna individuale, in quanto diritto autonomo ed insopprimibile, è indipendente dall’esistenza originaria o sopravvenuta della centrale condominiale, senza che fra le due situazioni esista gerarchia di sorta. L’impianto centralizzato è quello idoneo a servire potenzialmente la generalità dei condomini ed installato sia per volontà del costruttore fin dall’origine, sia successivamente per effetto di delibera condominiale.

Pertanto, è possibile concludere che la convivenza fra parabole individuali ed impianti centralizzati è perfettamente legittima, sia pure on rispetto delle condizioni in precedenza indicate“.

Avv. MARCO BALDINOTTI